Separazione e spese straordinarie per i figli – Non possono essere corrisposte in modo forfetario

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.

Per quanto attiene l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del coniuge obbligato e determinato in misura onnicomprensiva, va precisato che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli; la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

In questi termini si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11894/15.

11 Giugno 2015 · Lilla De Angelis