Separazione » Non si può sostituire serratura in attesa della sentenza

Non si può sostituire la serratura della casa coniugale in attesa della sentenza di separazione » Sentenza Tribunale Pisa

Ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali il coniuge che non può entrare nella casa coniugale perché, a sua insaputa, l’altro ha cambiato la serratura alla porta d’ingresso. Per poter impedire l'accesso alla casa coniugale, infatti, è necessario attendere la sentenza di separazione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Pisa, che con la sentenza numero 273/13, ha sancito che: Il diritto al godimento della propria abitazione è un diritto riconosciuto dalla Costituzione ai sensi dell'articolo 2 (vedi anche Tribunale Ivrea, 22,6.

2204, in Giur. merito 2004, 2220) e, quindi, la sua lesione dà cittadinanza al ristoro del danno non patrimoniale. Vi è prova che tale lesione sia stata grave ed abbia procurato al ricorrente un pregiudizio che sia andato oltre il mero fastidio o disagio temporaneo.

Tale principio è stato affermato dal giudice di merito, che con questa pronuncia ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale una moglie che, approfittando dell'allontanamento volontario del marito per un viaggio, aveva sostituito la serratura dell'abitazione impedendogli, al rientro in Italia, di accedere alla casa familiare. Così facendo, la moglie, avrebbe violato il diritto alla casa familiare, sancito dall'articolo 2 della nostra Cosituzione.

Il fatto

Come già accennato, una moglie approfittando dell'allontanamento volontario del marito per un viaggio in Nigeria, aveva sostituito la serratura dell'abitazione e impedito a quest’ultimo, al suo rientro in Italia, di accedere alla casa familiare.

La moglie si è difesa affermando che era in atto una crisi matrimoniale, sfociata nell’indifferenza del marito nei suoi confronti e disinteresse al mènage familiare, oltre ad asserite condotte violente da parte dell'uomo. Tali motivi sono stati ritenuti irrilevanti dal giudice toscano e prive di valore scriminante.

Per il Giudice, i coniugi, anche se da separati in casa , avevano continuato ad abitare nell’immobile ed il marito, pur se in viaggio, aveva comunque conservato la detenzione qualificata della casa familiare.

Sulla base di queste premesse, la moglie è stata condannata a risarcire al marito la somma di 3.700 euro, per avere leso, in modo grave, il diritto inviolabile dell'altro coniuge a godere della casa familiare, tutelato dall'articolo 2 della Costituzione.

Conclusioni

Da questa sentenza si evince che, anche in caso di causa di separazione in corso, se uno dei due (ex)coniugi non ha abbandonato di sua volontà la propria casa coniugale, non gli può essere impedito dall'altro l'accesso a quest'ultima, a meno che non ci sia già una sentenza di separazione a sancirlo.

7 Giugno 2013 · Tullio Solinas