Separazione » Ex non versa spese straordinarie? Ecco come recuperarle

Separazione » Ex non versa spese straordinarie? Ecco come recuperarle

Dopo la separazione, se l'ex coniuge non collocatario dei figli non provvede a versare la metà delle spese straordinarie in favore della prole, il coniuge che ha anticipato gli oneri può agire direttamente, per il recupero del credito, con precetto, utilizzando come titolo esecutivo il verbale di separazione. Per far questo è necessario, però, che ci siano prove documentali. Vediamo come agire.

Di solito, nelle sentenze che sanciscono una separazione o un divorzio, il giudice stabilisce che il genitore a cui non sono affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento.

La modalità più utilizzata è quella che prevede il versamento di un assegno mensile. Oppure, in alternativa, ciò viene fatto semplicemente corrispondendo all'altro coniuge la metà delle spese straordinarie.

Le spese straordinarie dopo la separazione

Per spese straordinarie si intendono quelle riguardanti eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riguardo alla loro salute e che, quindi, abbiano tutte le caratteristiche dell'imprevedibilità e della imponderabilità.

Ad esempio, sono considerate spese straordinarie:

Le spese ordinarie dopo la separazione

Veniamo ora alle spese ordinarie. Esse sono considerate quelle prevedibili e rientrano nell'importo dell'assegno di mantenimento.

Parliamo, quindi, delle spese necessarie a soddisfare i bisogni quotidiani del minore come ad esempio gli alimenti, vestiario, igiene personale, cancelleria scolastica, trasporto urbano, organizzazione domestica.

Dopo la separazione l'ex coniuge non versa la quota delle spese straordinarie: Ecco come recuperarle

Molto spesso succede, però, che il genitore obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie non le corrisponda affatto.

Per il recupero di queste somme, a parare della Cassazione, è possibile agire sulla base del verbale presidenziale di separazione, anche provvisorio, e redigere un atto di precetto da notificare al genitore inadempiente.

Non è quindi necessario fare la trafila in tribunale per chiedere un decreto ingiuntivo.

Pertanto, va detto che quanto stabilito dal Tribunale nel procedimento di separazione, è già un titolo esecutivo e quindi già efficace per procedere a un pignoramento.

È possibile però procedere con un precetto, anziché con un decreto ingiuntivo, solo se gli oneri richiesti abbiano i requisiti della certezza e della liquidità. Questo significa che le spese devono essere indicate in maniera dettagliata e comprovate tramite documenti fiscali.

Inoltre, non è necessario che sulle suddette spese straordinarie gli ex coniugi si siano precedentemente accordati.

Infatti, trattandosi di spese sostenute per eventi imprevedibili, il coniuge che le ha anticipate ha già di per sé diritto a ottenere la restituzione dell'altra metà della quota gravante sull’ex.

6 Febbraio 2014 · Andrea Ricciardi