Separazione tra coniugi » Differenze culturali e caratteriali possono legittimarla

Quando la convivenza diventa intollerabile tanto da legittimare la separazione?

Le diversità caratteriali e culturali possono legittimare lo scioglimento del matrimonio.

Per il giudizio di separazione non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi: la frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di uno solo tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, nonostante l'altro partner desideri continuarla.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Cassazione con pronuncia 1164/2014.

Separazione per convivenza intollerabile: Breve excursus storico e giurisprudenziale

Le diversità caratteriali e culturali possono legittimare la separazione giudiziale dei coniugi. Essere troppo diversi rende non proseguibile la convivenza. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di uno solo nonostante l'altro desideri continuare il rapporto.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza sopra riportata, con la quale è stato respinto il ricorso di un settantaduenne.

L'uomo aveva presentato opposizione contro la sentenza di separazione giudiziale emessa dai giudici di merito, dove era stato condannato a versare alla coniuge un assegno mensile di mantenimento di 350 euro.

Il marito riteneva che il giudice avrebbe dovuto, almeno, verificare i fatti obiettivi che hanno condotto all'intollerabilità della convivenza.

A suo parere, la stessa non è implicita nella volontà del coniuge di separarsi, soprattutto se manifestata da una persona sessantenne con prole e che dipende necessariamente da una sopravvenuta disaffezione verso il proprio coniuge.

Ma la prima sezione civile ha, invece, ritenuto legittima la separazione data non tanto da comportamenti contrari ai doveri e obblighi matrimoniali ma da una situazione di intollerabilità che non ha reso più possibile la convivenza della coppia.

In particolare, hanno pesato la diversità di cultura, l'incompatibilità di carattere e i diversi credi religiosi.

Insomma, la Suprema corte ha rilevato che l'incompatibilità di carattere, il contrasto tra differenti culture, tra diversi credi ideologici o religiosi, le manifestazioni di disaffezione, il distacco fisico o psicologico, l'esasperato spirito di autonomia dei coniugi o magari la presenza di fatti oggettivi, indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, come ad esempio una malattia psichica o fisica di uno di essi, sono da considerare caso per caso.

Piazza Cavour ha, inoltre, sottolineato che per la valutazione soggettiva, non è necessaria l'esistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l'altro coniuge desideri continuarla.

Concludendo, per quanto riguarda la quantificazione dell'assegno di mantenimento, gli Ermellini hanno più volte precisato che esso deve tendere a ricostruire il tenore di vita goduto dal coniuge in regime di matrimonio e indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.

Su questo punto, le argomentazioni del giudice di merito risultano corrette e inconfutabili. Ricorso, totalmente, respinto.

24 Gennaio 2014 · Stefano Iambrenghi