Separazione e divorzio – Se la casa familiare non è assegnata al coniuge affidatario il canone ricavabile dalla locazione dell’immobile deve integrare l’assegno di mantenimento

Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio.

In particolare, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, il genitore affidatario può chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio.

Infine, quando la casa familiare non sia stata assegnata al coniuge affidatario dei figli, deve valere il principio che il suo godimento, da parte del coniuge non affidatario, costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.

Questi i principi, in tema di di assegno di mantenimento, dettati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25420/15.

22 Dicembre 2015 · Chiara Nicolai