Separazione e casa familiare » Vademecum per coniugi separati

Separazione e casa familiare » Vademecum per coniugi separati

Obiettivo dell'articolo è informare il lettore su tutte le problematiche riguardanti la casa familiare dopo la sentenza di separazione. Cominciando dall'assegnazione dell'immobile fino alle spese da pagare. Ecco tutto ciò che bisogna conoscere.

Assegnazione della casa dopo la separazione

Dopo la separazione, spesso si pone il problema di chi dovrà abitare l'ex casa familiare e di chi sarà obbligato al pagamento di tasse e spese relative all'immobile.

Bisogna fare innanzitutto alcune distinzioni.

Se la coppia, ad esempio, ha figli, ormai, l’indirizzo costante della giurisprudenza è quello di assegnare la casa al coniuge a cui sia affidata la prole.

Secondi i Supremi giudici, infatti, viene prima l’interesse dei figli rispetto a quello dei coniugi o del titolare dell'immobile.

Tale diritto spetta in ogni caso, anche qualora si tratti di scioglimento di famiglia di fatto, proprio in ragione della maggior tutela riservata dalla legge alla prole dalla legge.

Comunque, per poter mantenere il diritto sulla casa assegnata, il coniuge deve effettivamente abitarla in modo abituale.

Non è possibile concedere la locazione ad altre persone.

Qualora la coppia non avesse generato figli, invece, bisogna distinguere rispetto alla divisione dei beni.

Se si era concordato un regime di divisione dei beni, non ci sono apparenti ragioni per non lasciare la casa al suo legittimo proprietario.

L’assegnazione della casa sarà fatta o seguendo il titolo di proprietà, e perciò al coniuge cui l’immobile sia intestato, oppure anche all'altro se particolari esigenze lo richiedano, come, ad esempio, l’esistenza di particolari patologie.

Più incerta è la possibilità che l’assegnazione sia fatta al coniuge che non ne sia il proprietario per problemi legati alle capacità di reddito.

A riguardo la giurisprudenza è orientata nel senso di non ritenere ammissibile l’assegnazione della casa coniugale come facente parte del diritto al mantenimento.

Quest’ultimo, infatti, può essere garantito solo con la quantificazione di una somma e non tramite una sorta di compensazione.

Occorrerà, invece, un’espressa richiesta in tal senso, in mancanza della quale non potrà assegnarla.

Passiamo alla comunione dei beni.

In questa fattispecie si procede alla divisione del bene: in natura, se possibile, o in denaro.

Qualora l'immobile, dove si viveva, fose concesso in locazione, se il giudice dovesse decidere di assegnarla al coniuge diverso dall'intestatario del contratto di affitto, il che avviene se quest’ultimo è affidatario dei figli, questi avrà solo il dovere di informare il proprietario dell'immobile di essere subentrato nel contratto a seguito del provvedimento del giudice.

Le spese e le tasse relative all'ex casa familiare dopo la separazione

Anche sulle spese c'è da fare una distinzione: spese ordinarie e spese straordinarie.

Quelle ordinarie, come la manutenzione dell'immobile, le spese condominiali ordinarie e le bollette, vanno pagate da chi occupa la casa, per via della effettiva fruizione dei servizi ai quali tale spese fanno riferimento.

Quelle straordinarie, invece, come quelle relative alle ristrutturazioni sull’immobile cointestato, dovranno essere divise a metà da ciascuno.

Per quanto si attiene ad immobili e arredi, di solito, e salvo diverso accordo delle parti, i Tribunali sono soliti assegnare, specie se vi siano figli conviventi, la casa coniugale insieme ai mobili che la arredano, a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Ciò sulla base del principio di maggior tutela riservato alla eventuale prole, che ha diritto a
veder conservata l’integrità dell'habitat domestico.

Vanno esclusi, tuttavia, i beni di stretto uso personale, ovvero tutto ciò che è utile al fine dell'esercizio della professione.

Rientrano in questa categoria anche i beni voluttuari come, ad esempio, i soprammobili o i quadri.

Veniamo alle tasse.

Per quanto riguarda all'IMU, o TRISE o TASI, l’obbligo al pagamento spetta al titolare del diritto di godimento e non al proprietario dell'immobile.

Pertanto è il coniuge assegnatario dell'immobile che di fatto vive nell’appartamento a dover pagare l’imposta.

Egli potrà beneficiare delle agevolazioni sulla abitazione principale, sempre che abiti e risieda nell’appartamento.

Separazione: Vendita pignoramento ed ipoteca dell'immobile

Al proprietario della casa familiare è consentito vendere l’immobile.

Qualora lo voglia fare, però, il nuovo acquirente non può pretendere dall'assegnatario alcun canone di locazione, né potrà sfrattarlo, ad esempio, giustificando la necessità di dover fare un uso personale del bene.

Vi sono dei casi in cui, nonostante vi sia un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, c’è il rischio che il coniuge assegnatario se ne debba andare a causa delpignoramento dell'immobile e della messa all'asta da parte dei creditori.

In tal caso vanno distinte alcune situazioni.

Se l’ipoteca sull’immobile sia stata trascritta prima della sentenza di separazione, il creditore potrà pignorare la casa e chiederne la vendita per soddisfare il suo credito.

Se l’ipoteca è stata iscritta dopo la sentenza di separazione che non è stata trascritta, invece, i creditori potranno espropriare l’immobile trascorsi nove anni dall'assegnazione.

E ancora, nel caso l’ipoteca venga iscritta dopo la sentenza di separazione che è stata trascritta, i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione fino a quando l’immobile resterà assegnato al coniuge assegnatario dei figli.

L'ultimo caso è quello dove se, nonostante la presenza di debiti preesistenti alla sentenza di separazione, non sia stata iscritta alcuna ipoteca.

Allora è consigliabile effettuare una trascrizione del provvedimento di assegnazione dell'immobile per tutelarsi da eventuali successive iscrizioni e garantirsi il godimento dell'immobile per un tempo determinato.

Va comunque precisato che nel caso in cui sia stata richiesta e ottenuta iscrizione di ipoteca per un debito inferiore agli 8000,00 €, essa sarà illegittima e se ne potrà chiedere la cancellazione.

22 Novembre 2013 · Gennaro Andele