Segnalazione in centrale rischi privata per eventi pregiudizievoli (protesto, pignoramento, fallimento e iscrizione ipotecaria)

Dopo richiesta alla mia banca di un fido mi è stato comunicato che la mia richiesta non può essere accettata in quanto risulta nella banca dati Cerved una pregiudizievole di pignoramento da parte di un'altra banca, nei miei confronti risalente al 2010. All'epoca dei fatti avevo trovato un accordo con la banca creditrice nel quale mi impegnavo a restituire a rate il mio debito, infatti ho adempiuto regolarmente ai pagamenti fino all'estinzione del debito e nel 2011 ricevevo comunicazione dal Tribunale dove la banca creditrice ritirava la procedura di pignoramento nei miei confronti.

Volevo gentilmente chiedervi se è lecito che il mio nominativo sia ancora nelle banche dati come cattivo pagatore ed inoltre come posso fare per avere la cancellazione dalle suddette banche dati.

I dati trattati dal gestore di una centrale rischi privata, ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale, possono essere raccolti, tra l'altro, anche presso fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, gli atti immobiliari, pregiudizievoli ed ipocatastali, conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari (articolo 3, punto 2 lettera a del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, provvedimento 479/2015).

Il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche è soggetto, fatti salvi eventuali termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge, ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione (articolo 7, punto 4, lettera b, del codice deontologico).

Pertanto, quello che, per ora, è nel suo diritto chiedere al gestore della Centrale rischi Cerved è l'aggiornamento della pregiudizievole relativa al pignoramento con l'integrazione della nota attestante il conseguente adempimento e la successiva rinuncia del creditore a proseguire l'azione esecutiva.

Solo nel 2020 potrà pretendere la cancellazione della segnalazione.

Un pignoramento su immobile di proprietà viene segnalato come pregiudizievole in conservatoria: quando viene pagato il debito ed estinto il pignoramento, è possibile chiedere la cancellazione di quest'ultimo alla conservatoria? E a chi va richiesto (dato che è un dato fornito da Cerved)?

Il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale.

Le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione.

Qualora, dopo aver pagato il debito ed estinto così il pignoramento, si riesca ad ottenere la cancellazione della trascrizione ad opera del creditore soddisfatto (o su istanza giudiziale promossa dal debitore esecutato) si può chiedere al gestore della centrale rischi Experian-Cerved la cancellazione della posizione censita in archivio: tuttavia per due anni verrà conservata, comunque, l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.

Un pignoramento effettuato nel 2012 e sistemato integralmente nel 2014, risulta ancora nelle pregiudizievoli di conservatoria (dati cerved). E' cancellabile? dopo quanto tempo dal pagamento? A chi va fatta la richiesta?

Purtroppo, il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche (quali i Tribunali) è soggetto ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione (articolo 3, punto 2 lettera a del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, provvedimento 479/2015).

9 Settembre 2018 · Lilla De Angelis