I rischi che corre il danneggiato quando non accetta l’offerta della compagnia di assicurazione e agisce in giudizio


I danni causati dai sinistri con soli danni a cose hanno natura patrimoniale, i danni causati dai sinistri che abbiano causato lesioni personali o il ...

I danni causati dai sinistri con soli danni a cose hanno natura patrimoniale, i danni causati dai sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso possono avere sia natura non patrimoniale che natura patrimoniale.

Si ha questa seconda eventualità quando il danno alla persona abbia provocato un’immediata lesione del suo patrimonio.

Ha indubbiamente natura patrimoniale il danno da lucro cessante, che viene identificato nel danno da effettiva riduzione del reddito in conseguenza del sinistro che è causato dalla riduzione o dalla perdita della capacità lavorativa specifica (che può essere temporanea o permanente).

Hanno inoltre natura di danno patrimoniale (emergente) le spese mediche e le spese di cura, con l’assistenza di una badante. Tutte queste voci di danno ineriscono alla persona in quanto prospettate come conseguenza delle lesioni personali sofferte dal danneggiato; sono pertanto danni alla persona di natura patrimoniale. Sono, invece, danni a cose di natura patrimoniale quelli relativi al veicolo coinvolto nel sinistro.

Il codice delle assicurazioni pone l’obbligo all’assicuratore di comunicare l’offerta ovvero di comunicare “specificamente” i motivi per i quali non ritiene di farla. Quando avanzata, l’offerta è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno.

Qualora il danneggiato non abbia accettato l’offerta dell’assicuratore, non ha più rilevanza la qualificazione di questa in termini di proposta transattiva ovvero di promessa di pagamento.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell’offerta dell’impresa di assicurazione non accettata dal danneggiato, ed il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio, per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova che su di lui incombono.

In altre parole, il danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro non può dare per accettata l’offerta soltanto in parte, riconoscendo cioè come congrua la stessa per alcune voci di danno (lucro cessante e danno emergente) e non per altre, al fine di ritenersi esentato dall'onere di provare i danni patrimoniali subiti (corrispondenti alle voci non contestate).

Infine, qualora la somma corrisposta dall'impresa di assicurazione sia superiore a quella complessivamente liquidata in sentenza per i danni riconosciuti in via definitiva, compresi rivalutazione ed interessi, il danneggiato può anche essere condannato, con la stessa sentenza, alla restituzione della differenza se l’impresa di assicurazione abbia avanzato apposita tempestiva domanda riconvenzionale in tal senso.

Questi i principi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24205/15.

28 Settembre 2024 · Eleonora Figliolia


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