Sanzioni tributarie - trasmissibilità agli eredi


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L’articolo 65, comma 1, del DPR 600/1973 (eredi del contribuente) recita gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Ma, per fortuna l’articolo 8 del D.Lgs 472/1997, concernente “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, stabilisce che L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi

La norma è applicabile ai procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998, per la specifica previsione dell’articolo 25 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

9 Ottobre 2013 · Giorgio Valli

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Commenti e domande

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  • Anonimo 15 Luglio 2020 at 10:53

    ho visto cheuna sanzione per violazione del codice della strada non è esigibile se il proprietario del veicolo è morto, ma cosa succede dell’obboligo di indicare il conducente se diverso dal proprietario ?

    • Simone di Saintjust 15 Luglio 2020 at 11:00

      Se il proprietario è deceduto, va in gloria anche quella.

  • tributiBL 16 Febbraio 2015 at 12:42

    Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni per omesso versamento ici, anche se l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al debitore ed iscritto a ruolo coattivo prima che avvenisse il relativo decesso ?
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic 16 Febbraio 2015 at 12:53

      L’erede incolpevole paga il tributo, se accetta l’eredità, ma non le sanzioni amministrative connesse all’omesso pagamento del tributo da parte del defunto. Il principio è che le sanzioni amministrative hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi, indipendentemente dagli avvisi di accertamento o dalle cartelle esattoriali che siano state notificate in vita al defunto.