Sanzioni amministrative » La scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario

La scissione degli effetti della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 447/2002, trova applicazione anche alla notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa in materia di violazioni del codice della strada.

La sentenza 477/2002 della Corte costituzionale ha affermato il principio secondo il quale gli effetti della notifica debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l’attività degli organi della notifica sottratti alla sua sfera di disponibilità).

Gli effetti della notifica, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l’Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale.

Tale orientamento è stato confermato pù volte dalla giurisprudenza per cui, in tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada: è tempestiva la notifica del verbale di contestazione se, nel termine di legge l'atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario.

Il che vuol dire che se il destinatario riceve il verbale di multa dopo novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ma la Pubblica Amministrazione aveva consegnato il verbale all'ufficio postale, per la notifica, prima della scadenza dei novanta giorni, non si può eccepire la decadenza dell'atto ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada.

Insomma, l'effetto di decadenza non può discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma ai terzi (nella specie ufficio postale). Il principio della scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della comunicazione a causa di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto, e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

Il principio della scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto è stato ribadito dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 28388/2017.

1 Dicembre 2017 · Giuseppe Pennuto