Sanzioni amministrative non tributarie – giurisdizione ordinaria
La contestazione di atti dell’Agente della riscossione, concernente una sanzione amministrativa non tributaria, va proposta dinanzi al Giudice ordinario
L’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 546/1992, sul processo tributario, stabilisce che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”.
Ci si chiede quindi quale sia il giudice competente laddove si tratti di sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari che però non derivano dalla violazione di norme tributarie.
Al riguardo, ci sono state interpretazioni e sentenze contrasti.
Nel 2007, la Cassazione aveva affermato il principio per cui la predetta disposizione individua la giurisdizione delle Commissioni tributarie non con riferimento alla materia controversa, ma in relazione all’organo competente ad irrogare la sanzione, nel senso che l’applicazione di questa da parte di un ufficio finanziario vale a radicare la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche nel caso in cui si tratti infrazione diversa da quelle più direttamente tributarie (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza numero 13902/2007).
Successivamente, però, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 14 maggio 2008, numero 130, la quale ha dichiarato l’illegittimità del primo comma dell’articolo 2 citato, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
Da questa pronuncia consegue che, laddove la sanzione amministrativa non scaturisca dalla violazione di norme tributarie, la giurisdizione è quella del Giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie.
Tale principio è ormai pacifico e trova conforto in ulteriori successive pronunce (Corte Costituzionale, sentenza numero 238/2009, secondo cui “la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto con la conseguenza che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall’articolo 102, secondo comma, della Costituzione“; Corte Costituzionale, sentenza numero 141/2009; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza numero 1864/2011).
9 Marzo 2013 · Giorgio Valli
Argomenti correlati: cartella esattoriale, sanzioni civili in caso di evasione o omissione dei contributi INPS, sentenze della Corte Costituzionale, tasse - sanzioni tributarie
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Sanzioni amministrative non tributarie – giurisdizione ordinaria • Autore Giorgio Valli • Articolo pubblicato il giorno 9 Marzo 2013 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie cartella esattoriale, sanzioni civili in caso di evasione o omissione dei contributi INPS, sentenze della Corte Costituzionale, tasse - sanzioni tributarie • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .