Consegna sanzione amministrativa via posta a convivente destinatario
Il procedimento di notifica delle sanzioni amministrative ricalca le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero si realizza, via posta, secondo le norme sulle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale di cui alla legge 890/1982.
L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, ma se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
A partire dal 2007, la normativa prevede una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto: l’agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale il obbligo vige tanto per la notifica degli atti giudiziari, quanto degli atti amministrativi sanzionatori.
Dunque, la notifica della sanzione amministrativa deve considerarsi perfezionata al momento della spedizione della lettera raccomandata (informativa) con cui l’agente postale informa il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo abilitato a riceverlo, Alla luce di quanto esposto la sanzione amministrativa, deve considerarsi notificata al momento dell’avviso di ricezione e non al momento della consegna manuale a persona convivente.
Per quanto riguarda la proposizione del ricorso, se il giorno di scadenza dei termini di opposizione è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Quelle appena indicate sono le regole ribadite dai giudici di legittimità nell’ordinanza 15533/2017, in tema di procedimento di notifica delle sanzioni amministrative quando la consegna avviene nelle mani di un convivente del destinatario.
24 Giugno 2017 · Giuseppe Pennuto
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Argomenti correlati: multa - notifica, notifica degli atti, notifica diretta degli atti tramite servizio postale
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