Definizione agevolata per le cartelle esattoriali – Reloaded

1. Si possono rottamare anche le cartelle esattoriali affidate al concessionario della riscossione da gennaio a settembre 2017

Rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: fanno eccezione i soli carichi non rottamabili (rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti) e quelli già oggetto di istanza di definizione agevolata per i quali non è stato portato a termine il piano di rateazione accordato.

Chi intende aderire alla rottamazione pagherà l'importo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Entro il 31 marzo 2018 l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

La domanda va presentata entro il 15 maggio 2018. Si pagherà in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l'ultima, entro il 28 febbraio 2019.

2. Nuova chance per i debitori con carichi affidati al concessionario della riscossione dal gennaio 2000 a dicembre 2016 per i quali non è stata già chiesta la definizione agevolata

Rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: fanno eccezione i soli carichi non rottamabili (rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti) e quelli già oggetto di istanza di definizione agevolata per i quali non è stato portato a termine il piano di rateazione accordato.

La domanda va presentata entro il 15 maggio 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018 e il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione entro il 30 settembre 2018, comunicando l'accoglimento della domanda e un prospetto con importi e date di scadenza dell'unica rata o delle tre rate con cui si è scelto di saldare il conto. Oppure renderà note le motivazioni del diniego.

3. Nuova chance per i debitori con carichi inclusi in un piano di rateazione ordinario (non di definizione agevolata) in corso al 24 ottobre 2016 che non sono in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016

Rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i carichi inclusi in un piano di rateazione ordinario (non di definizione agevolata) in corso al 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016.

La domanda va presentata entro il 15 maggio 2018. Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della rottamazione è che venga effettuato il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018 e il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Insomma, pagando in un'unica soluzione l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016, il debito residuo verrà ricalcolato senza interessi legali e sanzioni, conformemente alle regole previste per la definizione agevolata. Ma le rate successive saranno solo tre, in scadenza in un ristretto arco temporale che va da ottobre 2018 a febbraio 2019.

12 Dicembre 2017 · Paolo Rastelli