Accesso ad internet – da giugno 2017 il cliente avrà diritto al rimborso se la velocità effettiva di navigazione risulterà inferiore a quella pubblicizzata dal provider

A partire dal giugno 2017, saranno vietate le tariffe roaming nell'Unione Europea (e nei Paesi dello Spazio economico Europeo - SEE) per le chiamate, per l'invio di messaggi di testo e per l'utilizzo di internet tramite dispositivi mobili.

Intanto, a partire dal 30 aprile 2016, le maggiorazioni del roaming per le chiamate effettuate non dovranno superare:

Il tetto per i costi delle chiamate ricevute sarà deciso entro la fine del 2015 e ci si aspetta che tali costi siano considerevolmente più bassi rispetto a quelli previsti per le chiamate effettuate.

Accesso libero a internet

La nuova legislazione obbligherà le imprese che offrono l'accesso a internet a trattare tutto il traffico dati in modo equivalente. Ad esempio, non sarà consentito bloccare o rallentare la ricezione di contenuti, applicazioni o servizi offerti da aziende specifiche.

L'eccezione a tale regola è il caso che intervenga una decisione di un tribunale in tal senso per, ad esempio, evitare una congestione della rete o contrastare attacchi informatici. Se tali misure saranno necessarie per la gestione del traffico dati, dovranno essere "trasparenti, non discriminatorie e proporzionali" e non dovranno durare più del necessario.

Un operatore potrà comunque offrire servizi specialistici (come una migliore qualità internet necessaria per l'utilizzo di alcuni servizi), ma solo a condizione che questo non abbia un impatto sulla qualità generale del traffico internet.

Prestazioni pubblicizzate dagli operatori - velocità di navigazione internet reale o rimborso al cliente

I provider di servizi internet dovranno fornire agli utenti, che sottoscrivono contratti su servizi di accesso a internet fissi o mobili, una spiegazione chiara sulle velocità di download e upload (rispetto a quelle pubblicizzate) che possono aspettarsi dal servizio. Ogni differenza evidente darà diritto a compensazioni, quali l'estinzione del contratto o l'ottenimento di un rimborso. Spetterà alle autorità nazionali di regolamentazione verificare se eventuali differenze possano o meno costituire una violazione del contratto.

30 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano