La sorella del debitore avrà certamente problemi in caso di esecuzione coattiva. Un eventuale pignoramento viene infatti eseguito sempre presso la residenza del debitore.
Le soluzioni sono di solito queste:
a) contratto di affitto stipulato con il debitore per una stanza con comodato d’uso del mobilio. Ma perchè l’escamotage sia credibile è richiesto che l’altro contraente sia un comproprietario dell’appartamento con almeno il cognome diverso;
b) perizia giurata in Tribunale – da parte di un tecnico (preferibilmente un Consulente Tecnico d’Ufficio) – con inventario dettagliato di quanto presente nell’appartamento ad una certa data, anteriore al trasferimento della residenza del debitore;
c) utilizzo di testimoni terzi a cui far dichiarare – al momento dell’eventuale pignoramento – che mobili ed arredamenti preesistevano alla data in cui è stata offerta ospitalità ai debitori (ospitalità peraltro dovuta, trattandosi, in questo caso, della sorella). Questa opzione è la meno preferibile rispetto alle precedenti in quanto, quasi sempre, richiede uno spostamento (con i testimoni) presso la cancelleria del Tribunale per firme e dichiarazioni da allegare al verbale di pignoramento infruttuoso.
In tutti i casi elencati, l’esibizione di un certificato di residenza storico del debitore è sempre auspicabile.
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