Chiara Nicolai

La banca non effettua alcuna rivalsa sul proprietario dell’appartamento in cui risiede il debitore.

Il proprietario dell’appartamento in cui risiede il debitore non è un coobbligato, nè un garante del debitore.

Semplicemente l’Ufficiale Giudiziario presume (presunzione legale di proprietà) che tutto il mobilio, le suppellettili, gli elettrodomestici presenti nell’appartamento siano proprietà di chi vi ha residenza.

Ed allora, le soluzioni sono di solito queste:

  1. contratto di affitto stipulato con il debitore con comodato d’uso del mobilio;
  2. perizia giurata in Tribunale – da parte di un tecnico (preferibilmente un Consulente Tecnico d’Ufficio) – con inventario dettagliato di quanto presente nell’appartamento ad una certa data, anteriore al trasferimento della residenza del debitore;
  3. utilizzo di testimoni terzi a cui far dichiarare – al momento dell’eventuale pignoramento – che mobili ed arredamenti preesistevano alla data in cui è stata offerta ospitalità al debitore. Non guasta anche una velata minaccia, rivolta all’Ufficiale Giudiziario, di esposto denuncia per falso ideologico nel caso in cui lo stesso procedesse comunque al pignoramento.

L’opzione numero 3 è la meno preferibile rispetto alle precedenti in quanto, quasi sempre, richiede uno spostamento (con i testimoni) presso la cancelleria del Tribunale per firme e dichiarazioni da allegare al verbale di pignoramento infruttuoso.

Diciamo che attenendosi a quanto indicato ai punti 1 e 2 l’ufficiale giudiziario redige senza problemi un verbale di pignoramento infruttuoso.


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