Carla Benvenuto

Direi proprio di no: se l’assicurazione rimborsa le spese sostenute (immagino dietro presentazione delle pesse d’appoggio) si tratta di un risarcimento danni.

In generale, comunque, le somme liquidate da parte di Compagnie di Assicurazione a fronte di contratti di assicurazione sulla vita del contraente, in occasione del decesso di quest’ultimo, non rientrano nell’asse ereditario (e ciò anche se la designazione di polizza è a favore degli eredi testamentari o legittimi). Tali somme non sono quindi soggette ad imposta di successione.


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