Il legislatore ha classificato come relativamente pignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

Tali categorie di beni possono essere pignorate nei limiti di un quinto sul presupposto che il presumibile valore di realizzo degli altri beni non strumentali all’attività lavorativa rinvenuti dall’ufficiale giudiziario, ad esempio, presso la residenza del debitore, non appaia sufficiente al fine della soddisfazione del credito.

Stiamo ragionando nell’ipotesi che la società che, sembra di capire, risulta proprietaria del bar sia una società di persone, una snc o una sas tanto per fissare le idee. In questa ipotesi l’unico accorgimento per evitare il pignoramento è quello di uscire dalla compagine societaria.

Ciò non eviterà, probabilmente, il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore: ed allora al suo compagno non resta altro che andare a vivere con un contratto di locazione presso un’unità abitativa già arredata.

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