Il 20% della quota eventualmente pignorata dal creditore procedente, si calcola sul suo stipendio netto di 2400 euro, pari a 480 euro. Il giudice dovrà verificare che tale quota, aggiunta ad eventuali cessioni e pignoramenti in atto, non superi la metà dello stipendio.
Infatti, sono rilevanti ai fini del computo della quota pignorabile solo cessioni del quinto e i prelievi per pignoramenti in corso.
In pratica, se, ad esempio, lei:
- non avesse versato quanto concordato in sede di separazione personale consensuale e sua moglie avesse avviato azione esecutiva nei suoi confronti, ottenendo il pignoramento della retribuzione, per 600 euro al mese;
- avesse in passato chiesto ed ottenuto un prestito tramite cessione del quinto con un rimborso previsto in 480 euro/mese.
il giudice avrebbe concesso al successivo creditore procedente solo 120 euro e non 480. Questo perché il prelievo in corso della quota pignorata per mantenimento (600 euro) e di quella dovuta per la cessione del quinto (480 euro) insieme all’intervenuto pignoramento non può superare la metà dello stipendio netto del debitore (1.200 euro).