Il diritto di abitazione è un diritto di godimento personale e può essere esercitato soltanto dal titolare, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di godimento indiretto.
In considerazione di ciò, l’art. 1024 del codice civile ha stabilito il divieto di cessione o di locazione di tale diritto, che trova la sua ragione nel carattere prettamente alimentare dell’istituto, che è diretto a vantaggio di una persona, con lo scopo di procurargli un beneficio in modo determinato e insostituibile.
D’altra parte l’ipoteca e l’azione esecutiva possono essere indirizzati solo verso beni che possono essere venduti.
Da queste considerazioni discende l’impignorabilità del diritto di abitazione.