DOMANDA
Ho una casa in comproprietà con la mia ex moglie che è stata interamente assegnata a lei poiché vive con lei mia figlia. La domanda è questa: è corretto l’inserimento ai fini ISEE della mia comproprietà nel mio patrimonio immobiliare o la casa dovrebbe non essere inserita e rientrare nei diritti reali di godimento della mia ex?
RISPOSTA
Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, dopo la sentenza giudiziale di assegnazione dell’immobile detiene solo la nuda proprietà del 50% dell’unità abitativa assegnata all’altro coniuge (in genere quello affidatario della prole).
Infatti, il coniuge assegnatario di quella che fu la casa coniugale detiene la piena proprietà sul 50% dell’immobile ed il diritto di abitazione sul restante 50% dell’immobile, almeno fino a quando la figlia non sarà diventata economicamente indipendente ed il coniuge non assegnatario presenterà istanza al giudice della separazione per la modifica del precedente provvedimento di separazione.
Nell’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, risulta la piena comproprietà dell’immobile: pertanto il richiedente DSU/ISEE non assegnatario non dovrà inserire ai fini ISEE il 50% dell’ex casa coniugale nel proprio patrimonio immobiliare e, alla bisogna, dovrà esibire il provvedimento di assegnazione giudiziale dell’immobile in comproprietà. La regole generale è che nella DSU ISEE non vanno indicati i beni che il richiedente detiene in nuda proprietà.
30 Dicembre 2025
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