La nuova procedura di discarico automatico delle cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal primo gennaio 2025

E' bene chiarire che la nuova procedura di discarico automatico delle cartelle di pagamento si applica alle cartelle notificate a partire dal gennaio 2025


DOMANDA

Vista la nuova normativa sul discarico automatico delle cartelle dopo 5 anni (e soluzione in essere per il magazzino) avevo un dubbio sui tempi di prescrizione sui ruoli nel caso l’ente voglia nuovamente tentare il recupero.
Esempio: iva non pagata nel 2005, ruolo affidato alla vecchia Equitalia con notifica 2007 e solleciti di pagamento nel 2016 e 2023 che azzerano la prescrizione. Ader discarica il ruolo (perché non ha modo di recuperare il credito) e lo riaffida ad ADE. L’ente valuta redditi aggredibili (es. Piccola pensione) e riaffida ad Ader.
Ma a questo punto il ruolo è del 2006 e sono passati 19 anni (gli anti interruttivi erano di una cartella che non esiste più).
Chiedo un vostro gentile e competente parere.


RISPOSTA

L’articolo 5 (riaffidamento dei carichi debitori in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o
patrimoniali del debitore) del decreto legislativo 110/2024 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione), al comma 1 stabilisce che fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

a) gestita direttamente dall’ente creditore;

b) affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 446/1997, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o
appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità
previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l’attività di riscossione
in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973;

c) riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

Necessariamente, dunque, il creditore specifico della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, eccetera) dovrà provvedere, dopo il discarico automatico effettuato dall’agenzia delle Entrate Riscossione, alla salvaguardia del credito discaricato attraverso una periodica notifica di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.

Concludendo, il decreto legislativo in commento, sia ben chiaro, non prevede la cancellazione del debito (o della cartella di pagamento), ma solo la sospensione delle attività di recupero dell’importo nominale riportato nell’atto di riscossione coattiva da parte dell’AdER. In pratica, i debiti resteranno esigibili ma non sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione ad occuparsi del loro recupero.

Infine, la nuova procedura si applica esclusivamente a partire dalle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal primo gennaio 2025, con un iniziale discarico automatico che scatterà solo il primo gennaio del 2030.

Per dirla tutta, l’esempio portato nel quesito è inappropriato: infatti una cartella esattoriale relativa ad IVA non pagata nel 2005 con ruolo affidato alla vecchia Equitalia attraverso una notifica perfezionata nel 2007 e non ancora prescritta non rientra nella nuova procedura di discarico automatico.


10 Febbraio 2025

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