DOMANDA
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) ha chiesto di poter iscrivere l’ipoteca sulla mia prima casa, ma il giudice ha rigettato la richiesta. Potete spiegarmi perché potrebbe essere stata rigettata dal giudice la richiesta di AdER?
RISPOSTA
Diciamo subito che il chiamato ha dieci anni per accettare l’eredità lasciatagli dal defunto, a meno che chiunque vi abbia interesse (nella fattispecie un creditore) non abbia chiesto al giudice, ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, di fissare un termine entro il quale il chiamato deve decidere se accettare o meno: trascorso questo termine senza che egli abbia perfezionato la dichiarazione di accettazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Dunque, il chiamato all’eredità deve, innanzitutto accettare esplicitamente l’eredità, con atto notarile o con dichiarazione di accettazione resa al cancelliere del Tribunale territorialmente competente (quello che ha giurisdizione sul luogo ove è avvenuto il decesso). La dichiarazione di accettazione dell’eredità viene anche impropriamente indicata come certificato di eredità.
Poi, entro dodici mesi dal decesso il chiamato, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento delle imposte dovute dagli eredi e per proseguire la procedura che determinerà il trasferimento legale di proprietà dei beni del defunto agli eredi, deve presentare la dichiarazione di successione (anche per conto di altri eventuali eredi), sulla base della quale la quale l’Agenzia delle Entrate calcolerà le imposte dovute dagli eredi.
A questo punto bisogna iscrivere l’immobile nei Pubblici Registri Immobiliari gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Ciò può essere fatto chiedendo prima al catasto o all’ufficio tavolare competente (in Italia, accanto al sistema catastale tradizionale esiste, nelle sole provincie di Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza il catasto tavolare derivato direttamente dalla legislazione austro-ungarica e rimasto in vigore fino ad oggi) la modifica dei dati del nuovo proprietario (voltura catastale), nonchè l’emissione di un certificato catastale o tavolare.
Solo con l’esibizione del certificato di eredità o dichiarazione di accettazione dell’eredità, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, il certificato catastale o tavolare, il nuovo proprietario dell’immobile ereditato verrà designato come tale nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.
Una volta che il debitore risulta essere proprietario di un immobile presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, e solo allora, il creditore potrà chiedere al giudice di espropriare l’immobile o di iscrivere ipoteca. Non prima.
Ogni richiesta di iscrizione ipotecaria su un immobile o di espropriazione non potrà essere accettata dal giudice se, nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, il debitore non risulta ancora essere il legale proprietario di quell’immobile.
Attenzione: il terzo, nella fattispecie AdER, può chiedere al giudice la voltura coattiva catastale (o tavolare) nonché la contestale iscrizione dell’erede nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, anche senza che sia stata presentata la dichiarazione di successione. Al terzo creditore basta solo che sia stata presentata dal chiamato all’eredità la dichiarazione di accettazione dell’eredità (come atto notarile o dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale territorialmente competente) per poter ipotecare o espropriare l’immobile ereditato dal debitore stesso.
4 Febbraio 2025