Richiesta di cambio cognome – informazioni legali e conseguenze sul mantenimento

Il cambio cognome da parte del figlio, qualora il padre sia tenuto al mantenimento del figlio, potrebbe comportare decadenza dell'obbligo di mantenimento


DOMANDA

Da qualche anno, e in particolare dopo l’assenza di mio padre, che non si è mai interessato alla mia vita se non per le questioni legate alle sue condanne per il mancato versamento degli alimenti, sto valutando di richiedere alla Prefettura della mia zona l’autorizzazione a cambiare il mio cognome da quello paterno a quello materno. So che si tratta di una richiesta difficile da ottenere, ma desidero comunque provarci.
Se la richiesta dovesse andare a buon fine, sarei legalmente obbligato a comunicare questa variazione a mio padre? Inoltre, considerando che attualmente sono uno studente universitario e ricevo ancora il mantenimento, c’è il rischio che questo possa essere annullato?
Preciso che della sua eredità non mi interessa assolutamente nulla, poiché sto costruendo la mia vita e, in futuro, non avrei bisogno delle sue proprietà.
Ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio possiate offrirmi!


RISPOSTA

Svolta l’istruttoria di rito, il Prefetto della provincia in cui è incluso il luogo di residenza del richiedente, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, autorizzerà il richiedente, con decreto prefettizio, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, per trenta giorni consecutivi, un avviso con la richiesta di cambio cognome e a notificare la richiesta a genitori e fratelli.

In questi trenta giorni, chiunque vi abbia interesse (ad esempio i genitori o i fratelli del richiedente) potrà ricorrere al Prefetto per chiedergli di non accogliere la richiesta e, qualora il Prefetto intendesse, invece, procedere comunque per il cambio cognome, l’opposizione al cambio potrà essere eccepita al TAR e, in ultima istanza, al Consiglio di Stato.

Decorso il termine di trenta giorni senza che sia stata fatta opposizione amministrativa, e in assenza di eventuali ulteriori opposizioni giudiziali, il richiedente sarà tenuto a presentare alla prefettura competente copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà sulla domanda con proprio decreto di autorizzazione al cambio cognome.

A questo punto, dovranno essere cambiati, a cura dell’interessato, tutti i documenti che servono per identificare la persona (carta di identità, passaporto, patente di Guida, codice fiscale, tessera sanitaria), e i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari eccetera).

La domanda che ci si pone adesso è: una volta che il figlio abbia cambiato il cognome del padre, quest’ultimo sarà ancora tenuto ad erogare a quel figlio l’assegno di mantenimento? Su tale aspetto, purtroppo, non esiste una giurisprudenza consolidata, chiara ed univoca.

Per questo motivo suggeriamo a chi ci scrive di terminare gli studi, prima di presentare al Prefetto l’istanza di cambio cognome. In questo modo potranno essere esperite, senza troppe complicazioni, le azioni esecutive giudiziali nei confronti del padre, derivanti dal mancato adempimento rispetto agli alimenti dovuti e non versati. E, nel contempo, non si rischia la decadenza dell’obbligo del genitore.

Una volta terminati gli studi, in assenza di opposizione dei genitori nonché degli eventuali fratelli e qualora il Prefetto accogliesse la richiesta di cambio cognome, potrà essere avviato il faticoso “giro delle sette chiese” (Agenzia delle Entrate, Università, Anagrafe, eccetera) per l’allineamento dei dati necessario dopo il cambio cognome.


22 Gennaio 2025

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