DOMANDA
Se un minorenne che risulta nell’ISEE 2025 nel nucleo dei genitori, durante l’anno 2025, dovesse superare il reddito di 8 mila euro in quanto intraprende un contratto di scuola – lavoro (apprendistato) come funziona il discorso assegno unico? Essendo minorenne e risultando sull’ISEE dei genitori può continuare a percepirlo anche nel 2025?
RISPOSTA
Chiariamo un concetto: per tutti gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2024, per figlio fiscalmente a carico deve intendersi un figlio di età superiore a 24 anni con reddito percepito nel corso dell’anno di imposta/riferimento non superiore a 2.840,51 euro oppure un figlio con età minore o uguale a 24 anni e reddito percepito nel corso dell’anno di imposta/riferimento non superiore a 4 mila euro (il figlio sarà considerato di età minore di 24 anni anche se compirà gli anni nel corso dell’anno di imposta/riferimento, in considerazione del principio di unitarietà del periodo di imposta.
Invece, come stabilito dalla legge 207/2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), a partire dal gennaio dell’anno 2025 (dichiarazione dei redditi 2025 e DSU/ISEE 2027) verranno considerati a carico fiscale solo i figli con età minore o uguale a 30 anni, rispettando le limitazioni di reddito sopra enunciate (il figlio sarà considerato di età minore di 30 anni anche se compirà i 30 anni nel corso dell’anno di imposta/riferimento, in considerazione del principio di unitarietà del periodo di imposta).
Dunque, i figli (non disabili) dopo i 30 anni, non saranno più considerati a carico del dichiarante, anche se nell’anno precedente (2024) non avranno percepito reddito: un figlio disabile, invece, è considerato a carico fiscale a qualsiasi età, purchè nell’anno precedente abbia percepito un reddito non superiore a 2.840,51.
Gli altri familiari (purché conviventi con il dichiarante), saranno considerati a carico fiscale se avranno percepito un reddito non superiore a 2.840,51 euro. I familiari del dichiarante che possono essere considerati fiscalmente a carico, oltre al coniuge, sono:
– i discendenti dei figli;
– i genitori;
– i nonni e le nonne;
– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera.
se conviventi con il dichiarante.
Pertanto un figlio minorenne che nel 2025 abbia percepito un reddito superiore agli 8 mila euro non verrà considerato come a carico fiscale dei genitori e pertanto ai genitore non spetterà l’Assegno Unico Universale a partire da gennaio 2026 (se comunque richiesto ed erogato, prima o poi l’indebito dovrà essere restituito).
Nel 2025 i genitori del minore potranno continuare a percepire l’Assegno Unico Universale per il minorenne, qualora nel 2024 quest’ultimo abbia percepito un reddito annuo complessivo inferiore o uguale a 4 mila euro.
15 Gennaio 2025