Efficacia senza termine (articolo 72 bis del DPR 602/1973) dell’azione di pignoramento presso terzi avviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, subentrata ad Equitalia)

Nell'articolo ci proponiamo di spiegare perchè nel pignoramento presso terzi AdER non si avvale mai dell'articolo 72 bis del DPR 602/1973


DOMANDA

Due anni fa Ader ha pignorato 2 conti correnti. Dal punto di vista legale, il conto corrente pignorato infruttuosamente resta bloccato fino a quando l’azione esecutiva non perda efficacia, il che si verifica decorsi 45 giorni senza che si sia proceduto all’assegnazione (articolo 497 codice procedura civile). Mi domando se la stessa procedura ha effetto anche sui pignoramenti presso terzi, in questo caso presso 2 miei committenti a cui Ader ha pignorato circa 4000 euro. Dato che il mio debito col fisco è mooooooooolto superiore, mi domando se valga anche in questo caso l’articolo 497 che mi permetterebbe di continuare a lavorare con tali committenti decorsi i 45 giorni benchè l’atto specificasse “fino a esaurimento debito” (il che impossibile da realizzare). Grazie


RISPOSTA

Quando il credito è vantato dalla Pubblica Amministrazione, per il cui recupero agisce l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, subentrata ad Equitalia), dovrebbe trovare applicazione l’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 secondo il quale l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario (AdER), fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  • alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Quindi, il pignoramento presso i terzi committenti, regolato dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 fino a concorrenza del debito per cui si procede. dovrebbe protrarsi, fino a completa soddisfazione del credito azionato.

Ora, sia ben chiaro che anche il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi, dove il terzo, in questo caso, è la banca. Pertanto, secondo l'articolo 72 bis del DPR 602/1973, nel caso di una debenza ingente (come nella fattispecie), il pignoramento dei due conti correnti, presso la banca, avrebbe dovuto protrarsi oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto, continuando ad esplicare i suoi effetti con l'espropriazione di qualsiasi accredito sul conto corrente pignorato fino alla completa soddisfazione del credito azionato. Tuttavia, nel pignoramento dei due conti correnti AdER - benché l'atto di pignoramento notificato al debitore specificasse che l'azione esecutiva avrebbe dovuto protrarsi fino ad esaurimento del credito azionato (secondo quanto appunto previsto dall'articolo 72 bis del DPR 602/1973 ) - non si è avvalsa dell'articolo 72 bis nel procedere nel pignoramento dei due conti correnti, ma si è adeguata alle indicazioni del codice di procedura civile (in particolare dell'articolo 497). Per quale motivo? Il primo è che l'articolo 72 bis del DPR 602/1973 non prevede il coinvolgimento di un giudice imparziale, nella procedura di espropriazione, esponendo il fianco a molteplici profili di legittimità dal momento che, nel contenzioso, una delle parti coinvolte (AdER) se la suona e se la canta, come si suol dire a Roma . E, nemmeno è prevista una dichiarazione, così come stabilito dall'articolo 547 del codice di procedura civile, che possa imporre al terzo pignorato di quantificare la debenza nei confronti del debitore pignorato. La seconda considerazione per cui l'articolo 72 bis resta praticamente inapplicato è che si tratta di una procedura inefficace nella pratica: infatti dopo la notifica del pignoramento il debitore esecutato potrebbe aprire un altro rapporto di conto corrente (o addirittura procurarsi una carta prepagata con IBAN) avvertendo tutti i committenti di veicolare i corrispettivi dovuti verso le nuove coordinate bancarie, con la conseguenza che sul conto corrente pignorato non verrebbe più accreditato un solo centesimo, sia nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento che alle rispettive scadenze nelle restanti somme. Secondo giurisprudenza consolidata, infine, il nostro ordinamento giudiziario non tollera vincoli “perpetui” o comunque “sine die”, sicché non potrebbe prospettarsi una protrazione degli effetti del pignoramento nei confronti del debitore nonché dell'incolpevole terzo pignorato per il quale, come abbiamo ipotizzato, l'applicazione dell'articolo 72 bis del DPR 602/1973 comporterebbe, semplicemente, la perdita di un cliente per l'Istituto di credito terzo pignorato o di un prestatore d'opera collaudato per il committente terzo pignorato. Questi elementi giuridici che rendono l'articolo 72 bis del dpr 602/1973 una norma scritta male, inefficace nella pratica e con profili di illegittimità che sarebbero facilmente rilevabili anche da uno studente del primo anno del corso di laurea in giurisprudenza, sono ben noti all'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in conclusione sanciscono come applicabili, nel pignoramento presso terzi (dei conti correnti nonché dei corrispettivi dovuti peri prestazioni professionali rese dal debitore), esclusivamente le norme del codice di procedura civile, in particolare, per quel che qui interessa, gli articoli 543 e 497 del codice di procedura civile, indipendentemente dal roboante contenuto (copia & incolla) dell'atto di pignoramento notificato da AdER che vorrebbe velleitariamente far coincidere l'esaurimento dell'azione esecutiva avviata, con il totale soddisfacimento del credito azionato.


20 Novembre 2024 - Paolo Rastelli


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