DOMANDA
Pignoramento conto corrente e limite di pignoramento.
RISPOSTA
Il saldo di conto corrente del debitore inadempiente è completamente espropriabile. Se cointestato con altri N soggetti, il conto corrente è espropriabile esclusivamente in quota: in pratica nell’ipotesi di N cointestatari al creditore procedente può essere assegnata solo l’ennesima parte del saldo, a meno che il creditore non riesca a dimostrare che solo M intestari, con M < N, fra cui il debitore esecutato, alimentano il conto, nel qual caso il creditore potrà acquisire la emmesima parte del saldo disponibile.
Di particolari tutele possono fruire pensionati e lavoratori le cui retribuzioni mensili vengono accreditate sul conto corrente pignorato.
L’articolo 545 del codice di procedura civile, stabilisce infatti che Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio
16 Novembre 2024 - Simonetta Folliero