Carla Benvenuto

Questa domanda è stata formulata sicuramente in modo chiaro e preciso, ma, colpa nostra, non siamo in grado di coglierne il contesto, la storia, le motivazioni e nemmeno di individuare il quesito precedente (quello di prima – almeno per il momento: se ne stanno occupando i nostri tecnici), per cui, invece di rischiare di fornire informazioni fasulle e non pertinenti, preferiamo evitare di entrare nel merito.

Aggiungiamo soltanto, a titolo di possibile contributo al chiarimento che:

– se uno dei coeredi ha ricevuto in vita una donazione dal de cuius, di solito, gli altri coeredi risultano lesi nella quota di legittima se non si procede alla collazione, a meno che la donazione sia stata ricevuta in vita dal coerede poi leso nella quota di legittima ereditaria, magari per compensazione.

– la collazione può essere evitata solo quando il testatore dispensa il donatario dalla collazione (nel testamento), purché, naturalmente, il valore della donazione stessa, quantificato al momento del decesso del donante (cassazione 20041/2016), rientri nella quota disponibile al defunto.

– la Corte di Cassazione, con la sentenza 10478/2015, ha stabilito che la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento.

– Se la controparte A (attrice) ha avviato azione di riduzione della quota di legittima attribuita a B (convenuto), i soggetti A e B, nonché gli altri coeredi, in virtù dell’azione giudiziale promossa da A dovranno collazionare le donazioni ricevute in vita dal de cuius altrimenti non si potrà valutare chi e in quale misura, fra gli eredi, dovrà ridurre la quota assegnatagli per testamento dal de cuius.

– La donazione effettuata in vita a favore di uno dei futuri coeredi è contestabile nei 20 anni dalla sua trascrizione contro il terzo acquirente dal donatario e/o nei 10 anni dall’apertura della successione del donante per quanto attiene la divisione ereditaria.

Naturalmente, per questioni più particolari e soggettive, l’unica risposta pertinente è quella del legale che affianca il cliente, l’unico che dalla lettura delle carte e dalla conoscenza delle situazioni è in grado di tratteggiare in modo preciso e univoco il contesto giuridico in cui risulta inquadrata la controversia.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.