Sicuramente il creditore procedente non potrebbe mai pignorare il conto corrente di un non parente non debitore che abbia ricevuto un bonifico dal debitore stesso di una parte della liquidità ricavata dalla vendita dell’immobile. Potrebbe, tuttavia, pignorare il conto corrente intestato al debitore rimpinguato dal ricavato della vendita immobiliare.

Inoltre, il creditore procedente potrebbe ottenere dal giudice la revocatorie dell’atto di compravendita ex articolo 2901 del codice civile, qualora, fra l’altro, fosse in grado di dimostrare che l’acquirente fosse stato a conoscenza della situazione debitoria del venditore ed avesse fruito di uno sconto particolare sul valore dell’immobile.

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