E’ l’ufficiale giudiziario a verificare le generalità dell’avvocato della controparte e se egli è provvisto di mandato del creditore pignorante (mandato che costituisce delega ed autorizzazione a presenziare alle operazioni di pignoramento), ne può autorizzare la presenza. L’ufficiale giudiziario decide se avvalersi, durante il pignoramento, di riprese audiovisive e anche dell’assistenza di uno stimatore (articolo 518 del codice di procedura civile). Peraltro, l’ufficiale giudiziario può avvalersi della presenza di due testimoni (all’articolo 6 Regio Decreto 639/1910).
Ne consegue che il debitore esecutato può chiedere all’ufficiale giudiziario se ritiene che lui possa assisterlo con riprese audiovisive (il filmato va poi consegnato all’ufficiale giudiziario).