Nonostante la società mandataria di Intesa Sanpaolo, nella risposta alla richiesta di chiarimenti del debitore, non faccia esplicito riferimento all’articolo 1236 del codice civile – in base alla quale il creditore deve dichiarare di rinunciare esplicitamente alla differenza fra quanto versato dal debitore per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti e quanto dal debitore stesso originariamente dovuto – ci sembrano una chiara rinuncia al debito residuo ed una sufficiente tutela per il debitore sia:
– l’impegno, messo nero su bianco, di porre in essere le opportune operazioni finalizzate all’interruzione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia;
sia, più in particolare:
– l’assicurazione che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato (ovvero proprio la differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto) in caso di esecuzione dell’accordo transattivo, sarà visibile agli intermediari finanziari per un periodo non superiore alle 36 rilevazioni mensili.