Il datore di lavoro, terzo pignorato, al momento della notifica dell’atto di pignoramento, è comunque obbligato, ex articolo 546 del codice di procedura civile, ad accantonare una trattenuta del 20% sulla busta paga considerata al netto degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali dovuti e degli assegni familiari, nonché al lordo del prelievo eventualmente in corso per un credito azionato precedentemente.

Il datore di lavoro sarà poi obbligato a notificare al giudice competente (tramite il nuovo creditore procedente), ex articolo 547 del codice di procedura civile, quale sia la retribuzione mensile del dipendente, e l’esistenza di eventuali trattenute per pignoramenti o cessioni del quinto in corso, gravanti sulla busta paga.

Sulla base di tali informazioni, il giudice deciderà se il primo ed il secondo pignoramento sono riconducibili a crediti non rimborsati della medesima natura e, verificata tale ipotesi, disporrà, con il decreto di assegnazione, l’entità della trattenuta da operare appena il primo credito azionato sarà stato estinto e la restituzione al debitore sottoposto ad azione esecutiva dell’importo accantonato dal datore di lavoro dalla data di notifica del pignoramento fino alla data del decreto di assegnazione.

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