Ai sensi dell’articolo 67, comma secondo, della legga notarile (89/1913), il notaio non può permetterne l’ispezione né la lettura, né dare copia o rilasciarne estratti e certificati, o semplici informazioni sul testamento durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo o a persona munita di speciale mandato in forma autentica.