Una volta che il nipote legatario subentra per rappresentazione (accettando l’eredità) al figlio del defunto rinunciante diviene erede e, dunque, il suo patrimonio si confonde con quello del testatore deceduto e sarà obbligato a rispondere dei debiti del defunto. Nessuna distinzione sussiate, pertanto, fra i beni propri detenuti dall’erede prima dell’accettazione e quelli acquisiti per eredità o per legato.

Se erede e legatario fossero stati soggetti diversi, allora sicuramente l’erede avrebbe dovuto rispondere per i debiti del de cuius in proporzione alla quota di eredità ricevuta, mentre il legatario sarebbe stato esentato dal rispondere delle obbligazioni acquisite in vita dal del testatore.

Attenzione però: il valore del legato non può superare il valore della quota disponibile (valutata su eredità relitta al netto dei debiti) al de cuius (si consultino questo articolo e quest’altro), altrimenti i legittimari (o i creditori del defunto, oppure i creditori di un legittimario non legetario)) potrebbero chiedere la riduzione del legato per violazione della quota di eredità a loro riservata per legge (ovvero, quella che si indica come legittima).

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