L’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che Agenzia delle Entrate, prima di procedere al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (anche sotto forma di rimborso di un credito di imposta, è tenuta a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, è obbligata a non procedere al pagamento e a segnalare la circostanza all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Quindi il rischio di pignoramento del credito d’imposta è concreto per importi a partire da cinquemila euro.
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