Per quanto riguarda gli oneri condominiali, i comproprietari di ciascun appartamento facente parte del condominio sono obbligati in solido e non in quota (ordinanza Corte di Cassazione 33039/2018).

La responsabilità in solido significa che l’amministratore può chiedere al proprietario residente l’intero importo dovuto.

Nel decreto ingiuntivo deve essere specificato l’importo dovuto dal debitore e questo è sufficiente.

Se come riferisce, non ha mai ricevuto avvisi di pagamento, convocazioni di assemblee, preventivi, consuntivi o altre comunicazioni riguardanti il condominio, può rivolgersi ad un avvocato per opporsi al decreto ingiuntivo ed annullarlo. Ciò non estinguerà il debito, ma obbligherà l’amministratore a ripetere la procedura ingiuntiva dopo averle fornito tutte le informazioni che finora non le sono state formalmente notificate.

Dubito, tuttavia, che ci siano ancora i termini per opporsi a decreto ingiuntivo, visto che sono già stati notificati il precetto al debitore e l’atto di pignoramento dello stipendio al datore di lavoro ed è ormai in corso il pignoramento. In pratica non può più eccepire eventuali vizi di comunicazione da parte dell’amministratore di condominio.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.