Molti istituti privati in sede di iscrizione hanno chiesto alle famiglie di firmare un contratto nel quale si impegnano a pagare l’intero anno anche qualora la scuola dovesse chiudere per nuove emergenze sanitarie.

E non è tutto: a quei genitori che non hanno voluto firmare, è stata negata l’iscrizione alla scuola. E

’ bene chiarire che si tratta di una clausola illegittima, essendo vessatoria e, quindi, sebbene firmata, non ha comunque alcun valore legale.

Nel caso infatti di una chiusura definitiva, che naturalmente tutti ci auguriamo non accada, sarebbe il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, previsto dall’art. 1463 del Codice civile. Chi paga per un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato, altrimenti il fornitore del servizio si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato.

Non scatta, invece, il diritto ad avere anche il risarcimento del danno, non essendo colpa neanche del gestore della scuola l’interruzione del servizio.

Diverso è il caso di una riduzioni dei costi: qualora ci fossero le condizioni per attivare la didattica a distanza, andrebbe rimodulata la quota (aspetto che difficilmente potrebbe trovare applicazione per nido e scuola materna).

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