L’articolo 202, comma 1, del Codice della Strada prevede, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, che il trasgressore (o il coobbligato) sia ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, scontato del 30%.

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