DOMANDA
Con la mia società lavoro spesso a Lubiana (Slovenia): ho però la residenza sempre in Italia, ma la mia fidanzata e’ di Lubiana. Capita spesso che andiamo a casa mia (in Italia) o a fare qualche gita in Italia e sono io a guidare la sua automobile. Io ho una 2 posti e non ci sta niente nel bagagliaio.
So della legge che vieta di guidare le auto con targa estera. Ma anche se il proprietario (la mia fidanzata) mi siede accanto? Infatti non guido mai la sua auto da solo.
RISPOSTA
L’articolo 93 del Codice della Strada, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, stabilisce che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario residente in Italia, deve chiedere, al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. Successivamente, una circolare del Ministero dell’Interno del 2019, individuata dal numero di protocollo 300/A/4983119/149/2018/06, ha precisato che il presupposto per l’applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità qualora il conducente risieda in Italia da più di 60 giorni.
In pratica, come chiarito anche da una circolare interpretativa del Viminale, che illustra le modalità di applicazione riguardanti la circolazione in Italia dei veicoli con targa straniera:
- Il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.
- La norma si riferisce alla circolazione e, quindi, si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all’estero (o anche semplicemente in fermata o in sosta purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l’esclusiva disponibilità in quel momento).
- La violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del mezzo: la sanzione si applica indistintamente a chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia.
- Si può trattare di un veicolo immatricolato in Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo. Non è parimenti rilevante che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da soggetto residente in Italia.
27 Settembre 2020 - Giuseppe Pennuto
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