Revoca del mandato di agente monomandatario per aver espresso via social giudizi negativi sul management dell’azienda mandante

Revoca del mandato di agente monomandatario per aver espresso via social giudizi negativi sul management dell'azienda mandante


DOMANDA

Ho ricevuto da poco la revoca del mandato di agenzia dalla azienda con cui ho la lavorato per 11 anni la motivazione è che ho risposto ad un post,sulla pagina Instagram della azienda,lamentandomi della classe manageriale poco efficiente. Secondo chi mi mi risponderà, cosa posso fare?


RISPOSTA

All’atto della cessazione del rapporto di agenzia, il soggetto (preponente) che affida all’agente, con diritto di esclusiva, l’incarico di promuovere per suo conto la conclusione di contratti di servizio o di compravendita, è tenuto a corrispondere all’agente monomandatario un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Questo è quanto stabilisce l’articolo 1751 del codice civile.Tuttavia, l’indennità non è dovuta, continua la norma appena richiamata, quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, inadempimento che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.La giurisprudenza consolidata (in ultimo la sentenza della Corte di cassazione 10280/2018) ha confermato, in più di una occasione, come legittimo il licenziamento di chi, sui social, esprime giudizi negativi sull’azienda con cui intrattiene un rapporto di lavoro (sia subordinato che di agente monomandatario, assimilabile al primo per molteplici aspetti). Secondo i giudici supremi per valutare la lesione del vincolo fiduciario non è necessario che la condotta del lavoratore sia stata necessariamente intenzionale o dolosa, e quindi anche un comportamento colposo può essere idoneo a portare al licenziamento. In sostanza, ai fini della legittimità di un licenziamento per il venir meno del rapporto fiduciario fra azienda e lavoratore, non è necessario essere stati particolarmente offensivi e maliziosi, ma basta essere stati sufficientemente superficiali.Infatti, l’uso della rete e dei social media ha, per i giudici che hanno affrontato questioni similari, la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone (esulando dal rapporto interpersonale e dal sacrosanto diritto di critica che sempre può esserci fra datore di lavoro e lavoratore subordinato), ed è pertanto idoneo a determinare la circolazione delle esternazioni veicolate dai social tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, integrando pertanto, qualora siano identificabili i soggetti destinatari del commento, il reato di diffamazione.La situazione è quella appena esposta, purtroppo: un tentativo di contestare il licenziamento davanti al giudice del lavoro (o almeno di ottenere l’indennità prevista dal codice civile in caso di recesso unilaterale da parte dell’azienda) potrebbe essere espletato da un avvocato specializzato in materia, in base al contenuto del commento, alla non certa identificazione dell’autore, alla sproporzione individuabile fra la gravità della presunte “offesa” e il recesso contrattuale per giustificato motivo.


20 Settembre 2020 - Tullio Solinas


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 286 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Revoca del mandato di agente monomandatario per aver espresso via social giudizi negativi sul management dell’azienda mandante. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.