DOMANDA
Ho una pensione gravata già da un pignoramento di un quinto per un debito con una banca: ora l’Iren mi ha notificato azione di pignoramento sul conto corrente bancario e presso terzi Inps e banca per un debito di 2100 euro e l ufficiale giudiziario mi ha convocato per il 24 settembre in tribunale.
La mia domanda é questa: il giudice può decidere di pignorarmi un altro quinto della pensione o farà accodare il pignoramento pur essendo Iren un privato e considerando che il cc è in rosso anche dopo i versamenti periodici della pensione. Poiché ho un fido di 3000 euro può obbligare la banca a trattenermi parte della pensione 1425 euro versati mensilmente?
Concludo con un ultimo quesito: dato che con la tredicesima di 4000 euro supererò il fido rischio che la banca trattenga i 1000 euro in più? Se si cosa potrei fare?
RISPOSTA
Il fido (o scoperto di conto) garantisce una riserva di liquidità per le spese impreviste: la banca concede il fido solo ai clienti con adeguato livello di merito creditizio con accredito della busta paga o della pensione, e c’è un massimale in base al quale viene determinato il canone da corrispondere alla banca, equivalente alla commissione per la messa a disposizione immediata di fondi (ex commissione di massimo scoperto). Inoltre per il tempo che si utilizza lo scoperto (restando in rosso) corrono gli interessi debitori a favore della banca.
Il fido, che non è un saldo attivo, non può essere preteso da chi pignora il conto corrente per soddisfare il credito azionato. Si tratterebbe, in pratica, se il pignoramento del fido fosse possibile, di una surroga del creditore coattiva, almeno per la parte fino al massimale dell’affidamento: il credito verso il debitore passerebbe dal soggetto pignorante all’Istituto di credito dove il debitore detiene il conto corrente senza alcuna motivazione giuridica. Tuttavia, in occasione di un accredito, come quello della tredicesima della pensione, la banca potrebbe revocare il fido e richiedere al cliente il rientro dallo scoperto (utilizzando, allo scopo, la somma accreditata dall’INPS in conto corrente).
Per quanto esposto nel quesito, il giudice adito dal creditore non potrà fare altro che “accodare” il pignoramento, posponendo il prelievo del quinto della parte del rateo di pensione eccedente il minimo vitale a favore del (secondo) creditore procedente, non appena il primo credito azionato risulterà integralmente soddisfatto.
17 Luglio 2020 - Michelozzo Marra