Omesso accantonamento del quinto dello stipendio da parte dell’azienda terza pignorata e pretesa di recuperare gli omessi accantonamenti dopo il decreto di assegnazione giudiziale

Omesso accantonamento del quinto dello stipendio dell’azienda terza pignorata e pretesa di recuperare gli accantonamenti dopo decreto di assegnazione


DOMANDA

Ho un pignoramento del quinto dal mese di luglio: l’azienda non ha mai accantonato la rata perché aspettava la sentenza del giudice. Adesso che la sentenza è stata emessa l’amministrazione vuole decurtarmi lo stipendio del totale delle somme che dovevano essere accantonate. Lo può fare?


RISPOSTA

Il codice di procedura civile (articolo 546, comma 1 – obblighi del terzo pignorato) dispone che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il datore di lavoro è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute (al debitore esecutato) e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.In pratica deve congelare il quinto del TFR del dipendente debitore libero da vincoli di garanzia per eventuali precedenti pignoramenti (o cessioni) allo scopo di far fronte a possibili dimissioni volontarie o al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente e deve accantonare ogni mese il 20% della busta paga del debitore (al netto degli oneri fiscali e contributivi).


Naturalmente fino a quando il datore di lavoro non avrà comunicato al giudice l’entità della busta paga e la concorrenza di eventuali precedenti pignoramenti (o cessioni) in corso ed il giudice avrà sciolto il datore di lavoro dagli obblighi che su di lui incombono per legge, assegnando al creditore la somma da prelevare dallo stipendio.E’ evidente che, non potendo (per legge) stornare più del 20% dalla retribuzione mensile del lavoratore sottoposto ad azione esecutiva, il datore di lavoro dovrà rimediare al proprio errore anticipando, di tasca propria, la somma non accantonata a favore del creditore procedente, recuperandola successivamente, con trattenute mensili, dopo l’estinzione del credito azionato. La questione può essere regolata con ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente.

10 Luglio 2020 - Patrizio Oliva


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