Coinquilini comproprietari dell’unità abitativa – Il Comune si rifiuta di formare famiglie anagrafiche separate

Coinquilini comproprietari dell'unità abitativa - Il Comune si rifiuta di formare famiglie anagrafiche separate


DOMANDA

Coinquilino A e coinquilino B hanno acquistato un immobile di cui sono proprietari ognuno del 50%: entrambi hanno la residenza in tale immobile, ma non hanno vincoli di parentela né di affetto. Hanno chiesto al comune di residenza di fare nucleo anagrafico separato per poter fare l’ isee separato ed il comune si rifiuta. Per quale motivo? Cosa possono fare?


RISPOSTA

In effetti è difficile affermare estraneità fra due soggetti che acquistano casa in comproprietà: e se l’ufficiale d’anagrafe si rifiuta di formare una scheda anagrafica distinta per ciascuno dei due soggetti, c’è ben poco da fare. L’articolo 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente (Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989) stabilisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, di unione civile, di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.


Ora, il vincolo affettivo fra due estranei non deve essere inteso esclusivamente basato su un rapporto di coppia (etero o omosessuale che sia), ma può derivare anche da un rapporto di amicizia o da una comunanza di interessi (come nella fattispecie): per cui, a fronte della dichiarazione di assenza di vincoli affettivi resa da entrambi gli interessati, l’ufficiale d’anagrafe può opporre la prova documentale della comproprietà dell’immobile in cui si stabilisce la nuova famiglia anagrafica e decidere, in autonomia, di registrare i due istanti in un’unica scheda.

14 Maggio 2020 - Genny Manfredi


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