Ornella De Bellis

Le informazioni relative ad eventi pregiudizievoli, naturalmente, non possono essere eliminate dai registri pubblici di origine: parliamo di domande giudiziali, ipoteche giudiziali, ipoteche legali, pignoramenti immobiliari, sentenze di fallimento, sequestri conservativi.

E non è rilevante sapere se questo o quell’altro servizio di informazione commerciale abbia prelevato i dati che espone direttamente da una fonte pubblica (cancelleria del tribunale o registro pubblico immobiliare) oppure da altre aziende del settore che offrono i medesimi servizi e che operano anche come Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC (nella specie CRIF, CTC, Experian, Assilea nel settore leasing).

I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale (ad esempio garanti e fideiussori o tutti i componenti della compagine sociale interessata dall’evento pregiudizievole, compresi i soci semplici e gli amministratori).

Tuttavia, il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale, specificando, fra l’altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito.

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Anche le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.


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