DOMANDA
Ho una cessione del quinto in corso più un pignoramento che gravano sulla mia busta paga: l’azienda per la quale lavoro mi ha comunicato che a breve verrà attivata la cassa integrazione. La rata della cessione del quinto passerà comunque o (trattandosi di cessione) verrà sospesa o gestita in altro modo?
RISPOSTA
Qualora lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dalla finanziaria creditrice.
Ove invece la riduzione sia superiore ad un terzo della retribuzione netta, la trattenuta non potrà eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione (deve allora intervenire una rimodulazione dell’importo della rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto).
Si tratta di quanto disposto dall’articolo 35 (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950
Una considerazione a parte merita il caso di Cassa integrazione Guadagni (CIG), situazione in cui le erogazioni corrisposte dal datore di lavoro non sono sempre tecnicamente qualificabili come retribuzione, ma sono più propriamente indennità previdenziali, cioè anticipazioni del datore di lavoro come sostituto dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
In casi del genere per continuare ad operare la trattenuta sulle erogazioni da corrispondere al lavoratore con le stesse modalità seguite per la trattenuta del quinto della retribuzione, il datore di lavoro deve acquisire, in forma scritta, il consenso del lavoratore, in quanto le norme autorizzano la cessione di una quota dello stipendio, mentre l’indennità non è, tecnicamente, uno stipendio.
Di solito, i contratti di cessione del quinto dello stipendio prevedono il confronto fra la retribuzione erogata dal datore di lavoro e l’indennità CIG erogata dall’INPS. Se la quota di stipendio pagata dall’azienda è superiore al 70% del totale (indennità INPS + quota stipendiale aziendale), la rata a rimborso del prestito dietro cessione del quinto continua ad essere trattenuta normalmente in busta paga e quindi non si verificano sospensioni nel pagamento.
Se, invece, la quota di stipendio pagata dall’azienda è inferiore al 70% del totale (indennità INPS + busta paga aziendale), allora il pagamento delle rate viene solitamente sospeso.
Qualora, in caso di collocazione del dipendente, che ha ceduto lo stipendio, in cassa integrazione, il contratto di prestito dietro cessione del quinto preveda la sospensione del pagamento della rata di rimborso, la finanziaria erogatrice può concordare con il dipendente cedente il saldo delle rate rimaste sospese con un bonifico che permetta al debitore di rimettersi in regola con i pagamenti, oppure il prolungamento del piano di ammortamento originario del prestito con accodamento delle rate sospese e il pagamento immediato del solo differenziale degli interessi ricalcolati per tale prolungamento.
Nell’ambito del quadro normativo appena delineato, alcuni contratti di prestito dietro cessione del quinto prevedono, addirittura, la stipula di una polizza assicurativa e l’intervento di una copertura per rischi diversi dalla premorienza del debitore come, ad esempio, il verificarsi di un evento eccezionale qual è l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e/o il ricorsoalla cassa integrazione guadagni: pertanto, è sempre indispensabile leggere il contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio e la polizza assicurativa associata, per tutelarsi in situazioni come quella che stiamo vivendo.
22 Marzo 2020 - Giovanni Napoletano
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