Non sono previsti provvedimenti coattivi di sospensione delle rate di rimborso di prestiti erogati da creditori privati: si spera in eventuali provvedimenti volontari delle associazioni di categoria.

L’intervento di sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi per l’acquisto della prima casa, infatti, viene realizzato con il ricorso al Fondo di Solidarietà omonimo gestito da CONSAP.

In particolare, l’articolo 53 del decreto legge cosiddetto “Cura Italia”, varato dal governo il 16 marzo 2020, dispone che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, in deroga al regolamento ordinario, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (dunque, non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Il Fondo di solidarietà per il pagamento delle rate di mutui ipotecari prima casa, è da sempre attivo per i lavoratori dipendenti interessati da cessazione (non volontaria) del rapporto di lavoro subordinato.

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