Immobile in successione e debiti

La ripartizione dei debiti del defunto fra i chiamati all'eredità che l'accettano


DOMANDA

Ho la casa di mio zio in successione, di cui sono unico erede, e un creditore che mi ha già notificato decreto ingiuntivo.
Ora, fermo restando che ho solo presentato la denuncia di successione, come suggeritomi, per evitare sanzioni fiscali e quindi non ho ancora accettato l’eredità e che se qualora rinunciassi il creditore potrebbe impugnare la mia rinuncia come ho letto in tanti vostri articoli, cosa potrei fare tempestivamente e contestualmente all’accettazione dell’eredità per evitare che il creditore possa procedere a pignorarmi l’immobile?


RISPOSTA

L’unica cosa da fare è trovare un acquirente, accettare l’eredità e vendere: tenga tuttavia conto che il creditore, prima che passino cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita e della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, potrà chiedere al giudice la revocatoria dell’alienazione immobiliare in quanto finalizzata ad eludere i tentativi di riscossione coattiva. Per minimizzare questo rischio (non eliminarlo), ed evitare che il creditore possa comunque pignorare ed espropriare l’immobile di proprietà del terzo acquirente (con il contenzioso giudiziale che ne deriverebbe), è necessario che il terzo acquirente non sia parente o affine del debitore (no ad una transazione endo familiare), che il prezzo dell’immobile trasferito sia quello di mercato (senza sconti particolari), che il trasferimento di denaro corrispettivo sia tracciabile, che il terzo acquirente destini la casa acquistata come abitazione principale (casa destinata ad abitazione del proprietario o dei propri familiari).


Inoltre, non si culli troppo nella pericolosa illusione di essere al sicuro fino a quando non formalizzerà l’accettazione dell’eredità (in teoria lei avrebbe dieci anni di tempo per accettare o rinunciare): il creditore, infatti, ha un’altra freccia al proprio arco. Può chiedere al giudice di imporre al debitore di sciogliere la riserva (accettare o rinunciare) in un tempo molto più breve di quello decennale. Ed allora, sarebbe troppo tardi per vendere anche se con la spada di Damocle pendente per la possibile azione revocatoria promossa dal creditore.

8 Febbraio 2020 - Ludmilla Karadzic


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