I contributi INPS del lavoratore dipendente vanno versati in base alle ore effettivamente lavorate?

I contributi INPS del lavoratore dipendente vanno versati in base alle ore effettivamente lavorate?


DOMANDA

Purtroppo il mio datore di lavoro sta avendo difficoltà con il pagamento dei contributi: io ho un contratto full time di operaio edile, ma capita sovente che, qualche mese, a causa del poco lavoro non vada a lavoro con conseguente stipendio ridotto. La questione che vi chiedo deriva dal fatto che il datore di lavoro sostiene che i contributi che lui deve versare per quel determinato mese (dove ad esempio ho lavorato solo per metà) debbano appunto essere versati in misura ridotta in relazione a quello, mentre io sostengo che siccome il contratto è comunque un full time i contributi vadano versati per intero. Voi come la pensate?


RISPOSTA

I contributi previdenziali dovuti, che il datore di lavoro deve versare obbligatoriamente all’INPS per i propri dipendenti, sono calcolati sempre in rapporto alla retribuzione lorda percepita da questi ultimi.Se, dunque, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede l’erogazione di una busta paga ridotta in circostanze particolari, i contributi previdenziali saranno versati in misura ridotta.La legge 389/1989, tuttavia, fissa un minimale contributivo: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.La questione, dunque, più correttamente, è ricondotta a stabilire se il datore di lavoro è legittimato ad erogare una retribuzione ridotta ad un operaio con asserito contratto a tempo indeterminato e non del tipo intermittente a chiamata.L’articolo 29 della legge 244/1995 dispone che i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e’ assolto mediante accantonamento presso le casse edili.Per saperne di più, dovrebbe rivolgersi ad un consulente del lavoro al quale sottoporre copia del contratto sottoscritto al momento dell’assunzione anche per capire se il suo contratto di lavoro è veramente a tempo indeterminato oppure è del tipo intermittente a chiamata.


4 Gennaio 2020 - Tullio Solinas


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