Quindi, se non capisco male, anche se sono debitore verso Agenzia delle Entrate ed ho già lo stipendio pignorato da parte di quest’ultima non rischio nulla se giro con un bonifico dal mio conto a quello della mia compagna. Non possono accusarmi di aver distratto il mio patrimonio a danno del creditore? Se dovessi ricevere il tfr dove lavoro, anch’esso già pignorato per un quinto dall’Agenzia delle Entrate lo posso bonificare tranquillamente? Cosa si intende che eventualmente potrebbe rientrare nell’asse ereditario.

L’agenzia delle entrate, con le comunicazioni trasmesse per legge dalle banche, conosce il saldo di conto corrente di ciascun contribuente, ma non i singoli movimenti. Se vuole, può, in base a questa informazione, procedere al pignoramento del conto corrente: nel suo caso ha ritenuto più efficace pignorarle lo stipendio presso il datore di lavoro.

Qualsiasi creditore, indagando nei registri immobiliari, può capire se il debitore ha alienato beni immobili, o mobili registrati (veicoli censiti al PRA) riducendo le possibilità di successo di una azione esecutiva promossa nei confronti del debitore inadempiente. L’atto di alienazione (pubblico, registrato e visibile a chiunque ne abbia interesse) può essere oggetto di richiesta al giudice di revocatoria ordinaria.

Come dicevamo il bonifico a scopo di liberalità del debitore verso terzi, non giustificato da corrispettivo per prestazioni rese dal beneficiario, può essere oggetto di azione di restituzione da parte degli eredi del debitore (che, come noto, possono accedere alla lista dei movimenti dell’ultimo decennio relativa al conto corrente del defunto).

Se vuole evitare tale possibilità, il donante deve far redigere atto pubblico di donazione da un notaio a favore del donatario e trascriverlo nei pubblici registri. In questa evenienza l’erede può solo contestare la donazione, al decesso del donante, se l’importo supera la quota disponibile al de cuius; il creditore può, invece, a fronte della distrazione del denaro (sancito da un atto pubblico) chiedere la revocatoria della donazione ex articolo 2901 del codice civile.

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