Sicuramente la nota che cita un debito estinto a saldo stralcio non depone favorevolmente per il debitore: per questo consigliamo sempre, quando si tratta di perfezionare un accordo transattivo, di includere nella quietanza liberatoria del creditore la dichiarazione di remissione del debito ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

Solo con l’esplicito riferimento, nella quietanza liberatoria, alla rinuncia del debito residuo da parte del creditore, si può pretendere da CTC l’eliminazione della nota a margine della posizione debitoria censita.

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